L’ENEA, in un aggiornamento della sua FAQ 65, ha segnalato che tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2011. Le fatture che viceversa saranno pagate nel 2011 saranno detraibili in dieci anni a partire dalla denuncia dei redditi dell’estate 2012. La documentazione degli interventi eseguiti (ALLEGATO F oppure ALLEGATO A+ALLEGATO E a seconda dell’intervento), come al solito, rimane da trasmettere ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori. Rimane confermato inoltre che il mancato termine dei lavori nel 2010 va comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando quanto pagato nel 2010. Abbiamo inoltre riscontrato attraverso le segnalazioni di molti costruttori di serramenti che molti utenti privati, intenzionati ad accedere alle detrazioni fiscali del 55%, commettono errori nell’effettuazione dei bonifici. L’errore più comune è quello di non segnalare presso i propri sportelli bancari che la finalità del bonifico è proprio quella delle detrazioni del 55% oppure non vengono riportati tutti i dati necessari. Visto che in caso di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei redditi, vengono controllati soprattutto i bonifici e le fatture consigliamo a tutti i costruttori di serramenti di inserire in tutti i loro preventivi, oppure in accompagnamento alle fatture, una nota per cautelativa (per i costruttori di serramenti stessi) sulla falsariga di quanto sotto riportato: Ai fini di accedere alle detrazioni fiscali del 55% è necessario che i Clienti privati effettuino tutti i pagamenti a mezzo di bonifico bancario o postale in cui siano riportate le seguenti informazioni: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico. Il numero e data della fattura a cui si riferisce l’importo versato. Il riferimento alla legge. La maggior parte degli Istituti bancari ha predisposto moduli per bonifici bancari specifici a tale scopo e pertanto si consiglia di segnalare all’operatore bancario la finalità del bonifico (accesso alle detrazioni fiscali del 55% per interventi finalizzati al risparmio energetico in edilizia ai sensi del comma 345 L.296/06, L. 244/07 e succ. mod.). Nel caso in cui l’Istituto bancario non abbia predisposto specifici moduli i Clienti privati possono comunque effettuare bonifici bancari ordinari avendo cura di specificare nella causale le informazioni succitate. Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale per intervento di sostituzione delle finestre esistenti: “Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare in … via … [rif. comma 345 L.296/06, L. 244/07 e succ. mod. ] – rif. Fattura n° … del … emessa da … (P.IVA …)”. Fonte: UNCSAAL