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OBBLIGO DI EMETTERE INFORMAZIONI E ISTRUZIONI

La seguente documentazione deve essere trasmessa a rivenditori, intermediari, fabbricanti e utenti finali:

  • Documentazione tecnica
  • Cataloghi di prodotto
  • Istruzioni di montaggio
  • Manuali d’uso e manutenzione

L’insieme di questo materiali o di parte di essi (lì dove alcune schede non sono disponibili) verrà chiamato sinteticamente “informazioni sul prodotto”. Al fine di salvaguardare la funzione rilevante delle finestre e delle porte balcone:

  • Gli ingegneri e i progettisti sono tenuti a richiedere e rispettare le “informazioni sul prodotto” dei produttori o dei concessionari autorizzati
  • I rivenditori specializzati sono tenuti a rispettare le “informazioni sul prodotto” del produttore, ed in particolarmente a trasmetterle a concessionari e/o fabbricanti successivi e segnalare che sono obbligati a trasmetterle ai loro clienti.
  • I produttori di infissi sono tenuti ad osservare le “informazioni sul prodotto” e in particolare a trasmettere le istruzioni di manutenzione e i manuali
    operativi ai costruttori e agli utenti finali.

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