Può capitare a tutti di dimenticare anche le cose importanti. Se per caso avete di dimenticato di inoltrare la comunicazione dovuta a Enea per la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico entro i 90 giorni dovuti dalla fine lavori, ora c’è una possibile soluzione. Lo comunica alla FAQ 70 la stessa Enea affermando che “degli interventi di riqualificazione energetica ultimati nel 2012, per i quali la richiesta di detrazione non è stata trasmessa ad ENEA, ora sono sanabili unicamente quelli per i quali la scadenza dei 90 giorni “utili” è avvenuta in data successiva al 30 settembre 2012. E per questi interventi, il termine ultimo entro cui far pervenire le richieste di detrazione ad ENEA (sempre attraverso il portale 2012) è il 30 settembre 2013″. La nuova possibilità “fuori tempo massimo” nasce dall’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1, al Titolo 1 “semplificazioni in materia tributaria” e dalla Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate. L’art. 2 sopra citato afferma che “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”. Viste le differenti interpretazioni sui termini di scadenza di presentazione della comunicazione Enea ha richiesto parere formale all’Agenzia delle Entrate che ha confermato quanto espresso nella Circolare n. 38/E. Fonte: Guidafinestra
Comunicato stampa
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