In maniera abbastanza veloce l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ieri a correggere nelle FAQ del proprio sito gli errati riferimenti di legge per il bonus energetico nel caso di sostituzione di un portoncino/portone di ingresso. Avevamo rilevato lo svarione lo scorso 2 settembre, vedi news, e l’avevamo prontamente segnalato alla stessa Agenzia. L’errore riguardava la legge che riporta i valori di trasmittanza termica dei nuovi portoni di ingresso (agevolati fiscalmente con l’ecobonus del 65%) che non avrebbero dovuto superare “i valori limite di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 4.a e 4.b, al punto 4 dell’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”. Il corretto riferimento di legge per i valori di trasmittanza termica dei nuovi portoni di ingresso è invece il D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010 come riporta da ieri il sito dell’Agenzia, ripreso nella schermata qui accanto a destra. La doverosa correzione permette a produttori e rivenditori di infissi (e ai loro clienti, soprattutto) di non incorrere a loro volta in errori nella fase di progettazione e produzione dei portoni di ingresso che avrebbero potuto inficiare il diritto alla detrazione fiscale. Qui sotto, a beneficio di tutti, clienti e operatori del serramento, riprendiamo i valori di trasmittanza termica da rispettare oggi sia per i portoni e porte esterne che per le finestre e affini ai fini delle detrazioni fiscali del 65%. I valori di trasmittanza termica di porte e finestre in W/m2K riportati nell’ultima colonna della tabella “Chiusure apribili e assimilabili” sono quelli massimi. La tabella è tratta dalla Guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” della stessa Agenzia delle Entrate, edizione 2011. Fonte: Giudafinestra
Comunicato stampa
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