Il 13 febbraio è entrato in vigore il Decreto sull’adozione dei CAM-Criteri Ambientali Minimi che prevede fin da subito per i serramenti le trasmittanze termiche previste per il 2021 Il 13 Febbraio sono entrati in vigore i più severi valori di trasmittanza termica dei serramenti previsti per il 2021 dai Decreti sull’efficienza energetica del 26 giugno 2015. Questo negli appalti della Pubblica Amministrazione. Lo prevede il Decreto del Ministero dell’Ambiente “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio. Al punto 2.3.2 dell’Allegato 2 del Decreto di Minambiente è previsto infatti: 2.3.2 Prestazione energetica I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento di edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3, e degli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici ed edilizi comunali, etc.), devono garantire le seguenti prestazioni: – L’indice di prestazione energetica globale EPgl,n,ren deve corrispondere almeno alla classe A3 – La capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, deve avere un valore di almeno 40 kJ/m2K. I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro edilizio devono rispettare i valori minimi di trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all’appendice B del DM 26 Giugno 2015 e s.m.i, relativamente all’anno 2021. In caso di interventi che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, deve essere mantenuta la capacità termica areica interna periodica dell’involucro esterno precedente all’intervento. (Verificare in parallelo il rispetto di quanto prescritto dai criteri 2.3.5.2 e 2.3.5.7) Fin qui il Decreto che non si limita ovviamente alle sole trasmittanze termiche dei serramenti. Ma ora ci concentriamo su questo aspetto. E’ subito da notare tra le prescrizioni il raggiungimento della classe di prestazione energetica globale A3 per interventi di nuova costruzione di ristrutturazione importante di primo livello. Esiste di superiore solo la classe A4. Quindi il Ministero ha voluto mirare molto in alto. Per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e di riqualificazione energetica, come la sostituzione dei vecchi serramenti, il Decreto prevede il rispetto dei valori limite previsti per il 2021 dai tre Decreti sull’efficienza energetica del 26 giugno 2015 (che riprendiamo qui in allegato). La Tabella 4 da rispettare, colonna di destra, è quella riportata in apertura dell’articolo. Di fatto per gli appalti pubblici si introducono da subito i valori più severi entrati in vigore il 1° gennaio 2017 in Regione Lombardia e in Regione Emilia Romagna. In quest’ultimo caso solo per gli edifici pubblici. Stupisce molto il breve lasso di tempo – 15 giorni – tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente. Almeno nel caso dei Decreti sull’efficienza energetica il Ministero dello Sviluppo economico aveva lasciato tre mesi di tempo! Ma quello della trasmittanza termica è solo dei tanti contenuti del Decreto del Ministero dell’Ambiente che impattano direttamente sui progettisti, sugli operatori dell’edilizia e in particolare sui produttori di serramenti e la filiera che sta a monte. Fonte: Guidafinestra Scarica il decreto
Comunicato stampa
Scarica