Lo schema di decreto del Governo che regolamenta la normativa del settore delle costruzioni alla luce del Regolamento comunitario n. 305/2011. Pesanti sanzioni chi viola le disposizioni sulla dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. Ritorniamo sulla notizia del varo dello schema di decreto sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione (vedi news) pubblicando in allegato l’intero Atto del Governo trasmesso al Senato per un parere contenente il testo definitivo dello schema munito di bollinatura. Lo ha comunicato al presidente Grasso la Ministra per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. L’Atto comprende lo schema di decreto accompagnato dalla relazione illustrativa del provvedimento, dalla Relazione tecnica firmata dal Ragioniere dello Stato, dall’Analisi dell’Impatto sulla regolamentazione a cura del dott. Giovanni Ferrelli del Ministero delle Infrastrutture e dall’Analisi tecnico-normativa dello stesso Ministero, Lo “Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” vuole regolamentare il settore in maniera organica. Infatti l’arrivo del Regolamento n. 305/2011 che è stato recepito senza necessità di una legge italiana ha introdotto numerosi cambiamenti di tipo normativo rendendo necessaria una revisione organica della situazione legislativa del settore. Tra le tante novità in esso contenute vi è un articolato corpo di sanzioni che mancava finora per chi viola il CPR. L’apparato sanzionatorio, piuttosto ricco e articolato, è riportato agli articoli: -19 (Violazione degli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE del fabbricante); -20 (Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione); -21 (Violazione degli obblighi degli operatori economici); -22 (Violazione degli obblighi di certificazione); -23 (Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative). Citiamo solo a mo’ di esempio quanto prevede lo schema di decreto per la marcatura CE al comma 6 dell’art. 19: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’art. 8 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE, è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 4.000 a 24.000; il medesimo fatto è punito da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o ad uso antincendio”. L’art. 8 del CPR porta il titolo “Principi generali e uso della marcatura CE”. Identiche sanzioni previste per chi viola l’art. 9 del CPR “Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE”. Pesanti sanzioni previste anche per chi viola l’obbligo di redigere la DoP al comma 1 dello stesso art. 19: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 4.000 a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con ‘arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 10.000 a 50.000, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio”. Ce n’è anche per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzano prodotti non conformi al Capo II del CPR DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E MARCATURA CE. L’art. 20 prevede l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda 4 mila a 24 mila euro. Se poi i prodotti sono ad uso strutturale o antincendio l’arresto da ei mesi a tre anni e l’ammenda sale da 10 a 50 mila euro. Se poi, art. 21, l’operatore non obbedisse al provvedimento di ritiro del prodotto dal mercato sarà punito “con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 10.000 a 50.000”. Severe sanzioni anche per dirigenti/personale degli organismi notificati e dei laboratori sono previste all’art.22. Come si vede, molte cose nel settore delle costruzioni sono destinate a cambiare anche se molto dipenderà dal sistema di vigilanza e controlli messo in atto e dalla rispondenza dei consumatori. Comunque, per un commento definitivo attendiamo il testo così come approvato dal Parlamento. Fonte: Guidafinestra
Decreto commercializzazione Prodotti da costruzione. Ecco il testo trasmesso al Senato.
24 Aprile 2017