Le detrazioni del 55% sull’imposta lorda sul reddito, introdotte dalla legge finanziaria 2007 e confermate dalle leggi successive fino al 31 dicembre 2012, sono applicabili a spese sostenute per l’esecuzione di interventi su chiusure trasparenti (finestre, portefinestre, ecc.), che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Si tratta di chiusure trasparenti inserite in pareti delimitanti il volume riscaldato dell’edificio (oppure dell’unità immobiliare) verso l’esterno oppure verso vani non riscaldati. All’atto pratico gli interventi per cui si può usufruire delle detrazioni del 55% si traducono in: fornitura e posa in opera di nuove chiusure trasparenti a prestazioni termiche migliori di quelle esistenti; integrazione e/o sostituzione di vetri in chiusure trasparenti esistenti allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dalle stesse. In ogni caso le nuove chiusure trasparenti oppure le chiusure trasparenti esistenti con i nuovi vetri devono rispettare determinati limiti di trasmittanza termica definiti, in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l’edificio oggetto dell’intervento, dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. del 18 marzo 2008 [cfr. Prospetto 1 e 2 del documento tecnico UNCSAAL Vasistas 1/2012]. E’ di riferimento per il rispetto dei limiti di trasmittanza la data di inizio lavori. Le detrazioni fiscali del 55% spettano a tutti: sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche [liberi professionisti, imprese, alberghi, soggetti titolari di reddito di impresa in genere], proprietari o affittuari di unità immobiliari/edifici. È possibile detrarre sino a un massimo di 60.000 euro dall’imposta lorda sul reddito da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Nella fattispecie trattasi detrazioni sull’imposta IRPEF sulle persone fisiche oppure sull’imposta IRES (o altri specifici) per le persone giuridiche. Ne consegue che le quote annuali di pari importo, fino a decorrere del 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del Contribuente e fino ad un massimo di Euro 60.000, vengano dichiarate sulla dichiarazione dei redditi. La detrazione è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l’acquisto di nuove finestre oppure di nuove vetrazioni, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il Contribuente. Nel caso in cui la sostituzione delle finestre oppure delle sole vetrazioni siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all’utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% è necessario effettuare i pagamenti a mezzo di bonifico bancario o postale in cui sia ben evidenziato: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico. NOTA: Per i soggetti con reddito di impresa questa condizione non è obbligatoria. Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale: “Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare in … via … [rif. L.296/06, L. 244/07 e succ. mod. ] – rif. Fattura n° … del … emessa da … (P.IVA …)” E’ detraibile ogni spesa inerente l’intervento nel suo complesso: Rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti; Fornitura e posa delle nuove finestre o delle nuove vetrazioni; Prestazione professionale del tecnico abilitato per la redazione di eventuale documentazione necessaria. UNCSAAL, attraverso questa sezione del sito, mette a disposizione di Contribuenti, Operatori del settore e Tecnici Abilitati gli strumenti tecnici e fiscali per usufruire delle detrazioni del 55%. Ulteriori approfondimenti sulla procedura tecnica e fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica delle chiusure trasparenti eseguiti nel 2011 sono contenuti documento tecnico UNCSAAL. Fonte: UNCSAAL
Comunicato stampa
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