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L’alluminio nel recupero edilizio. Il Codice di buona pratica.

L’alluminio nel recupero edilizio. Il Codice di buona pratica.

La recente e ancor aperta polemica sul divieto di installare infissi e persiane in alluminio nel centro storico di Bari emanato dalla Regione Puglia (vedi news) ha riaperto il dibattito sulle buone pratiche dei costruttori. Se c’è un divieto, molti si sono detti, una ragione ci sarà. Di ragioni dietro il divieto ve ne sono molte e le abbiamo identificate. Tuttavia c’è anche da domandarsi se il settore dei costruttori di finestre, porte e persiane in alluminio abbia sempre fatto il proprio lavoro a dovere rispettando lo spirito dei luoghi, le forme, i colori, le tipologie della tradizione specie nei centri storici, e comunque negli ambienti storici e tradizionali. E occorre ammettere che non sempre è stato così. Ci sembra utile proporre e rilanciare sulla rete a un vasto pubblico di utenti e di operatori del settore il testo di un documento che potremmo definire una pietra miliare nel dibattito sulle tecnologie dei materiali per edilizia. Si tratta de “L’alluminio nel recupero edilizio. Il Codice di buona pratica”. Il documento, edito nel 1989 da parte del Centroal/Assomet , il consesso dei produttori di profilati e laminati d’alluminio, rappresenta l’atto pubblico con cui il settore dell’alluminio dell’edilizia, ammettendo che non tutto è stato fatto correttamente, definisce le regole per il corretto impiego dell’alluminio nei centri storico. Un documento pubblico rivolto ad Autorità, progettisti, committenti e serramentisti. Molti anni sono passati da allora ma la quasi totalità del Codice di Buona Pratica per i serramenti d’alluminio è ancora valida e attuale. La tecnologia, la progettazione e i processi costruttivi hanno fatto passi da gigante. Sono stati introdotti nuovi prodotti dalle forme ancor più rispettose degli stilemi della tradizione e lanciate nuove finiture, verniciature e colorazioni, come gli effetti legno, capaci di rendere ancor più inseribili e indistinguibili i serramenti di alluminio in ogni contesto. Ancor più che nel 1989 rimane valida e attuale la prova di dialogo tra industria, Autorità, progettisti, committenti e artigianato lanciata allora. (eb) L’alluminio nel recupero edilizio.Il Codice di buona pratica 1 – SCOPO Il presente documento espone i criteri da rispettare per l’impiego di serramenti e altri componenti di alluminio in zone soggette a vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali. I criteri esposti riguardano quindi, essenzialmente, le forme e i colori dei componenti impiegati nel recupero edilizio in sostituzione di com-ponenti tradizionali. Essi costituiscono comunque una guida anche per gli impieghi nell’edilizia di nuova costruzione in zone vincolate o, comunque, interessanti sul piano paesaggistico ed «ambientale». Il rispetto di questo Codice di Buona Pratica consente all’utenza di ottenere i vantaggi derivanti dalle moderne tecnologie dell’alluminio per l’adeguamento funzionale degli edifici alle attuali condizioni di vita, evitando tuttavia l’inserimento di forme e colori impropri in contesti che debbono essere salvaguardati nelle loro caratteristiche e nella loro immagine. 2 – PREMESSA: LE «NUOVE FINESTRE» E L’ALLUMINIO 2.1 – Le nuove finestre Negli ultimi anni, oltre la metà dei serramenti costruiti in Italia da industrie e artigiani è stata impiegata nel recupero edilizio e nell’edilizia minore situata nei centri delle città. Gli scopi principali di questi interventi di recupero sono due: a) La sostanziale riduzione delle dispersioni termiche, specialmente in coincidenza con l’adeguamento degli impianti di riscaldamento, come previsto anche dalla Legge 373; b) La riduzione drastica dei costi di manutenzione. Per realizzare questi scopi, l’utenza è portata a impiegare per i nuovi serramenti o per altri componenti nuove tecnologie e nuovi materiali. Tale impiego può essere in contrasto con Norme e Regolamenti che, nelle località vincolate, tendono a- richiedere il «mantenimento dei materiali e delle tecnologie originali» intendendo con ciò limitare al massimo l’inserimento di forme e colori incongrui all’ambiente. Ma la formula anzidetta ha come effetto, se applicata rigorosamente per esempio nel caso dei serramenti, di escludere praticamente qualunque nuova finestra (non soltanto quelle di alluminio), poiché le nuove finestre desiderate dall’utenza sono decisamente diverse in ogni caso da quelle tradizionali che sostituiscono, essendo dotate in genere di doppi vetri, di sistemi di tenuta e movimenti di apertura più razionali, ecc. Esse possono anche – specialmente se non costruite con alluminio – risultare più pesanti e con telai di maggiore ingombro per la necessità di alloggiare i doppi vetri: perciò si impone spesso la modifica del sistema originale di apertura che porta ad esempio a sostituire una doppia anta con un’unica anta apribile a ventola o a «ventola-ribalta» per recuperare superficie illuminante e migliorare le possibilità di ricambio d’aria e ventilazione a finestra semichiusa. Il risultato di simili sostituzioni si traduce insomma in un «oggetto» sostanzialmente diverso da quello precedente: e ciò indipendentemente dal materiale di base impiegato per la costruzione della «nuova» finestra o del nuovo componente. È opportuno quindi, se non si vuole rinunciare alle opportunità offerte dal progresso tecnico, che la proibizione categorica del nuovo venga sostituita da un’accettazione condizionata a vincoli ben definiti. E questo vale in particolare per i serramenti e componenti di alluminio che, proprio a causa della versatilità della loro tecnologia, sono stati impiegati nel passato anche in modi non corretti, nonostante che tale tecnologia consenta soluzioni perfettamente intonate con ogni ambiente. 2.2 – Le ragioni dell’alluminio Fra le nuove tecnologie che intervengono nel recupero edilizio, certamente quelle dell’alluminio sono in primo piano, specialmente nel caso dei serramenti: i serramenti di alluminio, infatti, se ben progettati, costruiti e posati, non si deformano, non richiedono verniciatura periodica, e conservano perciò quasi indefinitamente le loro caratteristiche funzionali e di tenuta. Queste caratteristiche, oltre a essere permanenti, sono anche molto elevate grazie alla versatilità sopra accennata: in particolare, la tecnologia di estrusione consente ai progettisti la possibilità di disegni raffinati per le sezioni dei telai con spese modeste per le nuove attrezzature, e con costi complessivi anch’essi convenienti. Per questi motivi i progettisti, le imprese, e gli utenti, tendono a privilegiare l’alluminio come materiale costruttivo di nuove finestre e componenti. Non si può negare, peraltro, che nei passati decenni l’alluminio – proprio per la sua versatilità – sia stato spesso impiegato in maniera impropria: finestre color «ottone» o «argento», portoncini e ringhiere di fantasia sono stati installati anche nei centri storici nuocendo all’immagine di questo materiale, nonostante le sue caratteristiche tecnologiche ed economiche positive. I produttori italiani di sistemi di alluminio per edilizia sono però convinti che l’alluminio, se ben progettato e se messo in opera correttamente, possa tranquillamente essere accettato, anche in località vincolate, in tutti i casi nei quali non sia necessario procedere al restauro «filologico» di un manufatto del passato. Questa convinzione è basata sulle esperienze compiute da importanti progettisti che hanno impiegato alluminio in località soggette a vincoli, tanto adeguandone le caratteristiche formali a quelle dell’ambiente, quanto adottando forme innovative. Tuttavia, molte delle attuali attività di costruzione o di ristrutturazione sono estremamente frammentate e sfuggono perciò non solo a una progettazione «colta», ma anche a una progettazione «tout court». Per questi casi il Codice di Buona Pratica si propone di suggerire alcune indicazioni positive di intervento; indicazioni che, per le considerazioni prima sviluppate, sono certamente valide in larga misura anche per serramenti e componenti realizzati con qualunque altro materiale. 3 – CRITERI GENERALI L’alluminio, per la particolare versatilità della sua tecnologia, ha originato molte centinaia di modi diversi per fabbricare serramenti e altri componenti: sono queste molte varianti quelle che richiedono una forma di disciplina nei casi sopra accennati, nei quali non è possibile una completa discussione progettuale del loro impiego. Allo scopo di meglio definire il campo di applicazione del Codice di Buona Pratica, i criteri per l’inserimento di nuovi serramenti o componenti in località vincolate vengono precisati come segue: 3.1 – Identità, diversificazione, adeguamento Nella scelta della modalità per un intervento di rinnovo o di ristrutturazione si possono presentare tre casi fondamentali: l’identità formale, la diversificazione innovativa, l’adeguamento complessivo. I primi due casi richiedono di regola una discussione del progetto con l’Autorità e la presentazione di un dettaglio del componente che si propone, nel quale vengono specificati i particolari dei profili, dell’attacco al vano murario, i colori, le finiture superficiali, e gli accessori. Tali dettagli sono impegnativi per la successiva esecuzione. In casi particolarmente delicati, l’Autorità potrà richiedere, in aggiunta ai dettagli di cui sopra, campionature dei profili colorati, degli accessori, ed eventualmente anche del componente intero (solo per interventi di grandi dimensioni e di particolare importanza architettonica e/o ambientale). Il terzo caso (quello dell’adeguamento complessivo) non richiede di regola una discussione dettagliata né la presentazione di campioni. È sufficiente, in questo caso, che venga assicurato il rispetto del Codice di Buona Pratica. 3.1.1 – L’identità formale Può essere richiesta nel caso di componenti destinati ad edifici vincolati, o comunque di particolare pregio, quando sia stato deciso di conservare anche nei dettagli l’aspetto originale: l’alluminio può essere impiegato in questi casi (se non è richiesto il restauro «filologico» che impone ovviamente l’impiego dei materiali originali) tenendo conto di quanto detto al successivo punto 3.2. 3.1.2 – La diversificazione innovativa Può essere proposta da un progettista per migliorare decisamente il nuovo componente sfruttando le opportunità offerte da una tecnologia più moderna e versatile, anche al fine di adeguarla a norme igieniche o energetiche. Le possibilità dell’alluminio in questo campo non hanno necessità di illustrazione. (v. anche punti 2.2, 3.2) 3.1.3 – L’adeguamento complessivo È l’esigenza più comune, che si applica normalmente al rinnovo o ristrutturazione di edifici costituenti il tessuto di base, cioè edifici che partecipano all’effetto estetico d’insieme. In questo caso, nella sostituzione di un serramento o di altri componenti non è richiesta la perfetta identità formale, e non è ammessa la diversificazione nettamente innovativa, ma è richiesto un inserimento semplicemente coerente all’estetica complessiva dell’ambiente. 3.2 – Campo di applicazione del Codice di Buona Pratica Il principale campo di applicazione del Codice di Buona Pratica è quello degli interventi ove è ammissibile il criterio dell’«adeguamento complessivo», che rappresentano anche i casi più numerosi. In questi casi, essendo ammissibile un certo grado di innovazione formale per ottenere vantaggi energetici ed economici, il Codice suggerisce i limiti delle tolleranze ammissibili nell’inserire nuovi serramenti o altri componenti di alluminio, mantenendo la coerenza con l’ambiente nel suo complesso. È evidente invece che negli altri due casi (l’esigenza dell’identità formale o la proposta di una diversificazione innovativa) le decisioni non possono risultare da criteri generali, ma richiedono di volta in volta la presentazione di progetti e disegni dettagliati e la discussione con le Autorità; discussione che è comunque sempre necessaria quando si tratti di edifici a carattere monumentale. 4 – COLORI 4.1 – Criteri generali Nei casi di sostituzione in località vincolate il colore del serramento di alluminio deve essere tale da non contrastare con l’ambiente. Il modo più sicuro per ottenere tale scopo è quello di usare una finitura compatibile con quella del componente tradizionale sostituito, ricorrendo possibilmente al consiglio di un progettista esperto. Tuttavia, esistono molte località storiche o sorvegliate nelle quali i com-ponenti come i serramenti non sono affatto uguali uno all’altro per forma o per colore: occorre allora adottare una finitura armonicamente inseribile, che sarà in sostanza dotata di una superficie cromaticamente neutra, priva di riflessione metallica. A questo scopo si prestano in modo particolare le anodizzazione elettrocolorate in tinte profonde e alcune delle finiture smaltate a forno. Esempi tipici di tali finiture sono presentate nelle illustrazioni riportate dalla monografia “L’Alluminio nel recupero edilizio”. 4.1.1 – Brillantezza La verniciatura a forno dell’Alluminio può fornire superfici opache brillanti. Normalmente vengono richieste finiture brillanti. Se queste, a giudizio delle Autorità competenti, possono contrastare con l’aspetto opaco di finiture preesistenti, può essere imposto, all’atto dell’approvazione del progetto, il ricorso a vernici opache. Si invita comunque a considerare che anche le verniciature sull’alluminio con il tempo divengono gradualmente più opache, sebbene più lentamente rispetto alle comuni verniciature. Lo stesso contrasto temporaneo si verifica, del resto, quando si riverniciano componenti tradizionali. 4.1.2 – Finiture metalliche Fra le molte finiture possibili sull’alluminio, vi è la gamma delle anodizzazioni in colori chiari o in colore naturale. L’impiego di tali finiture in località soggette a vincoli è di regola da discutere con le Autorità competenti: esse sono normalmente accettabili nel caso di edifici isolati e non monumentali, anche se in zone genericamente soggette a vincoli paesaggistici, purché ciò sia specificato in progetto e la finitura metallica sia coordinata con i colori della facciata, della copertura, delle grondaie, e di eventuali parapetti, recinzioni, ecc. 4.2 – I colori dei serramenti A questo proposito si distinguono tre casi principali: -sostituzione di serramenti di legno -sostituzione di serramenti di acciaio -sostituzione di serramenti di leghe rameose. 4.2.1 – Sostituzione di serramenti di legno Il colore dei serramenti di legno è normalmente determinato dalla vernice applicata. In casi rari il vecchio serramento può non essere verniciato: in questo caso la sua colorazione è scura, con una tonalità fra il bronzo e il bruno. La sostituzione con serramenti in alluminio può essere effettuata in due modi: con alluminio verniciato, oppure con alluminio elettrocolorato. 4.2.1.1 – Sostituzione del legno con alluminio verniciato L’alluminio verniciato può teoricamente assumere qualunque colore. Esempi di finiture verniciate su alluminio in ambienti tradizionali sono presenti nelle illustrazioni riportate dalla monografia. È un buon suggerimento, qualora il progetto non preveda espressamente una diversificazione delle nuove finestre rispetto a quelle preesistenti, seguire con il colore dei profili in alluminio il colore dei serramenti preesi-stenti. 4.2.1.2 – Sostituzione del legno verniciato con alluminio elettrocolorato L’alluminio elettrocolorato è una variante dell’alluminio anodizzato, cioè dell’alluminio dotato della sua finitura più tipica, ottenuta rin-forzando per via elettrolitica il duro inerte ossido naturale. Fra i molti colori che possono essere introdotti e legati negli strati anodizzati, quelli depositati elettroliticamente – chiamati appunto «elettrocolori» – sono i più resistenti (ne esistono esempi in opera da oltre vent’anni senza che presentino segni di alterazione). Essi sono anche molto adatti per i centri storici perché la loro natura è simile a quella delle patine su metalli pregiati come il rame o il bronzo. Le illustrazioni esemplificano le elettrocolorazioni in uso da tempo, e adatte per i centri storici. (°) Nota – Le finiture verniciate su alluminio sono molto più resistenti di quelle comuni, perché il metallo stesso non è corrodibile, perché le vernici sono legate al metallo attraverso speciali strati di conversione, e perché le vernici sono cotte in forno ad alta temperatura. Sono consuete garanzie formali per dieci anni, ma la durata senza manutenzione è normalmente molto più lunga. Per quanto riguarda la brillantezza si tenga presente quanto detto in 3.1.1. I fabbricanti e distributori di sistemi per componenti di alluminio dispongono di ampie gamme di colori di produzione corrente, una gamma quasi illimitata, che nel loro insieme possono soddisfare qualunque esigenza cromatica. Nuove elettrocolorazioni sono continuamente in via di sviluppo, e vengono presentate mano a mano che superano i collaudi. Colorazioni di altro tipo, che conservano l’aspetto metallico dell’alluminio, devono essere discusse con le Autorità competenti. 4.2.2 – Sostituzione di serramenti di acciaio I serramenti in acciaio impiegati in passato sono realizzati con profili a caldo (a sezione L o T, oppure nei cosiddetti profili «ferrofinestra» sviluppati a partire dalla fine degli anni ’20). Sono prevalentemente impiegati per edifici di servizi dell’industria e sono abbastanza rari. Nella sostituzione di serramenti di acciaio, la questione del colore è analoga a quella considerata nel caso del legno: si tratta cioè di realizzare mediante verniciatura un colore compatibile con il contesto, oppure di realizzare un colore neutro che si adatti ad un contesto storico indisciplinato cromaticamente. Valgono quindi le considerazioni presentate al punto precedente, mentre la questione delle forme è particolare e viene illustrata al punto 5. 4.2.3 – Sostituzione di serramenti di leghe ramose Nel caso non frequente di serramenti in rame, bronzo o ottone, le elettrocolorazioni profonde su alluminio come quelle presentate nelle illustrazioni forniscono finiture costituite da metalli e ossidi pesanti, che si inseriscono bene nel contesto. Comunque, poiché serramenti di leghe ramose si trovano per lo più in edifici non residenziali e a carattere monumentale, essi rientrano in quei casi che richiedono una discussione con le Autorità. 4.3 – I colori degli oscuranti esterni Le persiane di alluminio si sono diffuse rapidamente, per scelta spontanea dell’utenza, a causa dei vantaggi generali dell’alluminio nei confronti dell’usura del tempo. I colori dell’alluminio per le persiane e per altri oscuranti esterni devono, di regola, adeguarsi a quelli degli elementi preesistenti più strettamente che non nel caso delle finestre: questo a causa della loro maggiore rilevanza nella composizione architettonica della facciata. Gli elementi da sostituire, nel caso delle persiane, sono praticamente sempre di legno verniciato, e vale quindi, in sostanza, quanto indicato ai punti 4.2.1.1 e 4.2.1.2. In ogni caso, non deve essere modificata la posizione dell’oscurante rispetto ai fili della facciata e rispetto al vano murario. Criteri di coerenza estetica devono essere rispettati anche nella scelta degli accessori. Sono da evitare le finiture anodizzate riflettenti. Le finiture elettrocolorate richiedono discussione con le Autorità. 4.4 – I colori di portoni, ringhiere, cancelli, recinzioni, verande Questi componenti, essendo suscettibili di osservazione ravvicinata, richiedono un’osservanza particolarmente stretta delle colorazioni e delle tessiture superficiali dei componenti preesistenti. In questi casi, qualunque colorazione che non sia verniciatura analoga a quelle dei componenti sostituiti deve essere discussa con le Autorità. L’elettrocolore più profondo è impiegato di preferenza per la sostituzione di ferro battuto o verniciato, o di rame e bronzo patinati. 4.5 – I colori di grondaie, tetti, verande, rivestimenti La sostituzione di questi componenti comporta, di regola, l’impiego di finiture verniciate a forno o anodizzate che si adeguino alle colorazioni originali quando osservate dalle distanze normali per questi componenti. Per i tetti e i rivestimenti, è comunque necessaria una discussione con le Autorità. 5 – LE FORME 5.1 – Criteri generali 5.1.1 – Differenziazione tecnologica e adeguamento complessivo Nella sostituzione o nel rinnovo, le tecnologie attuali permettono (e le nuove esigenze di comfort spesso impongono) forme diverse da quelle tradizionali. Quando tale «diversificazione tecnologica» (v. 3.1.3) comporta una modifica sostanziale nella partitura degli spazi essa deve sempre essere discussa con le Autorità. Nei casi in cui è ammissibile l’«adeguamento complessivo» delle forme (v. 3.1.2) valgono i criteri che seguono. 5.1.2 – Partiture Sono ammesse partiture simili a quelle precedenti, pur cambiando la tecnologia, purché non siano distinguibili all’osservazione dai passaggi pubblici da una distanza inferiore a tre metri. Nel serramento possono essere evitate le barrette orizzontali che nei serramenti tradizionali fissavano i vetri di piccole dimensioni. Devono essere evitate le partiture inserite all’interno del vetrocamera per imitare la vetratura cosidetta «all’inglese». 5.1.3 – La concordanza con il vano Deve essere soggetta a discussione con le Autorità ogni variazione nella forma generale dei nuovi componenti che comporti una diversa relazione con i vani e le altre linee caratteristiche della facciata. Esempio: se il vano ha un arco superiore, deve essere esplicitamente approvata la eventuale introduzione di serramenti privi di arco superiore qualora quelli precedenti ne fossero muniti. 5.1.4 – Larghezza degli elementi lineari Con le nuove tecnologie, gli elementi lineari come i montanti e i traversi dei serramenti possono risultare di larghezza diversa da quella degli elementi preesistenti. Deve essere discussa con le Autorità ogni variazione di questa dimensione che superi il 200/o rispetto a quella preesistente. Per edifici monumentali è sempre soggetta a discussioni con le Autorità. 5.1.5 – L’importanza del dettaglio Alcune particolarità dei componenti di rinnovo, rilevabili solamente all’osservazione ravvicinata, sono importanti solamente in casi parti-colari: esempi tipici sono la forma e la qualità di accessori come le maniglie, l’esattezza della guarnizione d’angolo nei telai, la disposizione delle battute e degli scalini o scanalature sui montanti e i traversi, la forma delle stecche delle persiane. Quando è applicabile il criterio dell’«adeguamento complessivo» (punti 3.1.3 – 5.1.1), l’esecuzione del componente, per quanto riguarda i dettagli, è accettabile se non introduce differenze sostanziali all’osservazione dai passaggi pubblici a distanza non inferiore a tre metri. 5.2 – Controfinestre Data la rilevante incidenza delle controfinestre sull’aspetto della facciata, esse devono soddisfare le seguenti condizioni: – interessare un edificio già munito di controfinestre, oppure situato in una zona ove è storicamente normale l’impiego di controfinestre; – rispettare le regole sui colori e le forme (in particolare le larghezze dei telai) sopra indicate per gli edifici a carattere monumentale. 5.3 – Porte d’ingresso La struttura delle porte e dei portoncini dovrà essere discussa con le Autorità se si allontana dalle morfologie tradizionali della zona. 5.4 – Persiane Se le persiane devono essere applicate su edifici che non ne siano muniti, l’applicazione deve essere discussa con le Autorità. Le tolleranze sulle forme, le lunghezze dei subcomponenti, e sulle modalità di apertura, sono quelle previste per le finestre. 5.5 – Tetti, grondaie, pannelli, verande Le forme di questi componenti sono soggette a regole analoghe a quelle stabilite per i colori al punto 4.5: l’equivalenza al componente sostituito all’osservazione da distanza normale e la discussione con le Autorità nel caso dei tetti. 6 – LA QUALITÀ TECNOLOGICA Le regole esposte riguardano solamente l’inserimento dei componenti di alluminio nelle aree vincolate dalle Autorità preposte ai beni paesaggistici e monumentali, o soggette ad approvazione da parte di altre Autorità come i Comuni, per quanto riguarda l’aspetto estetico. La ragione per la quale l’utenza richiede l’impiego dell’alluminio invece di altri materiali tradizionali è – si ricorda qui – quella di fruire dei vantaggi di una tecnologia moderna, versatile, ed economica (v. punti 2.1, 2.2). Sarebbe inutile quindi introdurre l’alluminio in un ambiente vincolato se non fossero rispettate le regole sulla qualità e le prestazioni che garantiscono all’utenza di fruire dei suddetti vantaggi. Si ricorda pertanto che la qualità tecnologica dei componenti di alluminio è regolata dalle norme italiane, dalle Raccomandazioni UNCSAAL, dal Certificato di Qualità UNCSAAL, dall’Assicurazione Decennale UNCSAAL, dal Marchio di Qualità per l’alluminio verniciato VECTAL (per i profilati) , dalle regole ECCA (per i laminati), e dal Marchio di Qualità per l’alluminio anodizzato Qualital. Informazioni su queste Norme, Marchi e garanzie, vengono fornite su richiesta del Centroal dall’UNCSAAL e dalla sua segreteria operativa Aedilmedia. (febbraio 1989) Fonte: Guidafinestra

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